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Il Libretto di famiglia

Ultimo aggiornamento 11-04-2023

Tramite il Libretto di famiglia (art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella Legge n. 96/2017) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono acquistare prestazioni occasionali rese in loro favore per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare.

Il Libretto di famiglia è composto da titoli di pagamento del valore lordi 10,00 euro (l'ora): € 8,00 compenso prestatore; € 1,65 contribuzione Gestione separata INPS; € 0,25 premio assicurativo INAIL; € 0,10 oneri di gestione.

I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini IRPEF.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.. Tale divieto non vale per il bonus babysitter disposto dal Decreto Legge n. 18/2020 (Covid-19).

L'attivazione del Libretto di famiglia e la registrazione come prestatori avviene tramite un'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS sul sito www.inps.it – servizio Prestazioni Occasionali.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del decreto legge n. 50/2017 (titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, studenti fino a 25 anni, disoccupati, percettori di sostegno al reddito); l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Quando l'utilizzatore comunica all'INPS la prestazione lavorativa e i relativi termini di svolgimento, il prestatore ne riceve notifica, attraverso una e-mail e/o SMS e MyINPS.

L'utilizzatore, inoltre, per poter usufruire della prestazione, deve avere prima alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della somma (lorda) prevista per finanziare la prestazione. Il pagamento viene effettuato tramite il modello F24 (ELIDE) con l'indicazione dei propri dati identificativi e della causale "LIFA".

Ogni versamento è pari ad un minimo di € 10,00 oppure a multipli di € 10,00.

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’INPS, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici. In mancanza dell’indicazione dei dati bancari, l'erogazione avviene attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali delle Poste. Il conto corrente o il libretto postale devono essere intestati o cointestati al prestatore. La carta di credito (dotata di Iban) deve essere intestata al prestatore.

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