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c) Derivazioni concesse e realizzate prima del 12/4/1996, ma modificate dopo tale data in assenza di provvedimento di valutazione ambientale

Ultimo aggiornamento 30-12-2022

In occasione del primo procedimento conseguente a una istanza del concessionario, deve essere applicata la procedura di Valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità o PAU) di cui all’art. 29, comma 3, del D. lgs. 152/2006 qualunque sia l’entità delle modifiche apportate; lo studio preliminare ambientale (S.P.A. in caso di Verifica) ovvero lo studio di impatto ambientale (S.I.A. in caso di PAU) deve trattare gli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione dell’opera, confrontando la situazione “ante opera” con quella attuale (giudizio “ora per allora”).

In pratica, la parte dello S.I.A./S.P.A. dedicata al giudizio “ora per allora” deve identificare gli impatti ambientali prodotti fino al presente dalla realizzazione del progetto e dall’esercizio dell’opera (anche a seguito delle modifiche già apportate, in particolare quando ricorrono le fattispecie di cui alla lettera ag) dell’allegato A e alla lettera 8t dell’allegato B), deve valutarne l’entità e deve specificare le condizioni ambientali mitigative e compensative da applicare al più presto per evitare o ridurre e, possibilmente, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi.

L’obbligo di attivare la procedura di Valutazione ambientale viene comunicato dall’ufficio provinciale addetto all’istruttoria sulle domande di concessione tramite specifica comunicazione, preliminare rispetto al relativo avvio del procedimento.

Qualora la portata massima teorica dell’impianto di sollevamento superi la soglia di assoggettamento a V.I.A., con la comunicazione viene chiesta la consegna di una copia dell’eventuale provvedimento di V.I.A. già ottenuto dal concessionario (qualora non già acquisita agli atti della Provincia di Cremona) e, in caso tale documento non venga consegnato, assegna un termine all’interessato per la presentazione della domanda di PAU; nella stessa comunicazione l’Autorità competente si esprime in merito alla possibilità di proseguire l’esercizio della derivazione, dando atto che tale prosecuzione può avvenire solo in termini di sicurezza, con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Qualora la portata massima teorica dell’impianto di sollevamento superi la soglia di assoggettamento a Verifica, con la comunicazione viene chiesta la consegna di una copia dell’eventuale provvedimento di Verifica già ottenuto dal concessionario (qualora non già acquisita agli atti della Provincia di Cremona) e, in caso tale documento non venga consegnato, assegna un termine all’interessato per la presentazione della domanda di Verifica; nella stessa comunicazione l’Autorità competente si esprime in merito alla possibilità di proseguire l’esercizio della derivazione, dando atto che tale prosecuzione può avvenire solo in termini di sicurezza, con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Il concessionario che rilevi la carenza del dovuto provvedimento di Valutazione ambientale per la propria opera, ha facoltà di presentare la relativa domanda sia contestualmente a un’istanza di settore (integrata in un PAU ovvero con le modalità proprie di una Verifica di assoggettabilità), che nell’ambito di un autonomo e specifico procedimento (di PAU o di Verifica).

La domanda di Valutazione ambientale, in regola con le norme in materia di imposta bollo, deve deve essere caricata nel portale S.I.L.V.I.A. completa dello S.I.A./S.P.A., articolato come precedentemente descritto, e corredata di tutti gli ulteriori elementi istruttori, specificati nelle istruzioni relative al procedimento di Valutazione ambientale appropriato al caso.

Il procedimento di Valutazione ambientale viene svolto con le modalità descritte nelle sezioni di questo sito ad esso dedicate e si conclude con un provvedimento in cui si dà atto della conclusione del procedimento di concessione avviato a seguito della domanda di settore e che, qualora abbia contenuto negativo, dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.