Rendimenti minimi
Ultimo aggiornamento 28-03-2012
Si riportano i rendimenti minimi di combustione per i generatori di calore, come da Parte 7 della DGR 6303/07.
Il rendimento minimo ammissibile è diverso a seconda del tipo di generatore, del fluido termovettore, e dell’anno di installazione.
Caldaie installate antecedentemente al 29/10/93
per tutte h min DPR >= 82 + 2LogPn
Caldaie installate dal 29/10/93 fino al 31/12/97
per tutte h min DPR >= 84 + 2LogPn
Caldaie installate dal 1/1/98 fino al 07/10/05
Caldaie standard: h min DPR >= 84+2LogPn
Caldaie a bassa temperatura: h min DPR >= 87,5+1,5LogPn
Caldaie a gas a condensazione: h min DPR >= 91+LogPn
Caldaie installate dal 08/10/05
per tutte h min DPR >= 89 + 2LogP
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).
Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.
Per i generatori ad aria calda si devono applicare invece le seguenti relazioni:
Generatori installati antecedentemente al 29/10/93
per tutti h min DPR >= 77 + 2LogPn
Generatori installati a partire dal 29/10/93
per tutti h min DPR >= 80 + 2LogPn
Dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (dato di targa).
Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.