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Procedimenti relativi a opere realizzate senza una previa Valutazione ambientale

Ultimo aggiornamento 01-12-2023

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Sono di competenza provinciale anche i procedimenti relativi a opere realizzate senza una previa Valutazione ambientale, pur appartenendo a categorie di progetti elencati negli allegati A e B della L. R. 2/2/2010, n. 5 e s. m.; la norma che regola tali procedimenti è costituita dall’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s. m.

Poiché tale norma è astratta e pressochè priva di indicazioni sulla procedura da seguire, la Provincia di Cremona ha definito le modalità applicative da rispettare per la corretta presentazione delle domande e per lo svolgimento delle necessarie fasi procedimentali.

Innazitutto, si specifica che non sono da assoggettare a questo tipo di procedimenti le opere che godono di entrambe le seguenti caratteristiche:

1) sono state realizzate prima dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo che le ha individuate come ricadenti nel campo di applicazione della disciplina delle Valutazioni ambientali;

2) da allora sono rimaste invariate sia in termini fisici, che autorizzativi.

Solo in queste circostanze la disciplina V.I.A. è inapplicabile, per cui nessun procedimento di Valutazione ambientale deve essere svolto.

In tutti gli altri casi, il procedimento di Valutazione ambientale (Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) deve essere svolto, su richiesta del gestore dell’opera, in occasione della prima istanza di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività attuata tramite l’opera stessa o entro il termine assegnato dalla Provincia.

Considerata l’estrema eterogeneità delle situazioni, che non permette una trattazione sistematica di ogni singola categoria di opere, la Provincia di Cremona ha definito le istruzioni di dettaglio da seguire per svolgere correttamente i procedimenti riguardanti le sole opere relative alle derivazioni di acque pubbliche superficiali e sotterranee, che si forniscono nelle apposite sezioni, accessibili dal menù a tendina riportato a lato.

Nell’ultima delle sezioni accessibili da tale menù si espongono le indicazioni fondamentali a cui fare riferimento per la preparazione della domanda e dei relativi allegati tecnici e amministrativi relativi a tutte le categorie di opere; per avere istruzioni dettagliate su specifiche categorie di opere, gli interessati devono interpellare l’ufficio della Provincia di Cremona addetto alla materia delle Valutazioni ambientali, anche nell’ambito di appositi incontri tecnici, concordati tra le parti.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle derivazioni, si distinguono tre fattispecie:

a) Derivazioni concesse e realizzate dopo il 12/4/1996 di cui si intende proseguire l’utilizzo senza modifiche;

b) Derivazioni concesse e realizzate prima del 12/4/1996 di cui si intende proseguire l’utilizzo con modifiche;

c) Derivazioni concesse e realizzate prima del 12/4/1996, ma modificate dopo tale data in assenza di provvedimento di Valutazione ambientale.

In pratica sono interessate da questo tipo di procedimenti le domande di rinnovo e/o variante sostanziale della concessione.

Qualora le istanze in materia di derivazioni riguardino concessioni rilasciate tramite regolarizzazione, deve essere applicata la procedura di cui alla precedente lettera c).

Non è coerente con il diritto comunitario il riconoscimento, da parte dell’Autorità competente in materia di derivazioni di acque pubbliche, dell’esclusione dagli obblighi di cui al citato comma 3 fondato su provvedimenti regionali che in passato hanno preso a riferimento soglie di assoggettamento alla disciplina delle Valutazioni ambientali meno restrittive di quelle stabilite dall’Unione Europea (D.G.R. 29/12/1999, n. VI/47582, ...).

Questa Autorità competente, in applicazione dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s. m., ha determinato che le istanze di Valutazione ambientale concernenti opere di derivazione soggette al citato comma 3, devono contenere sia gli elementi necessari per la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione dell’opera, confrontando la situazione “ante opera” con quella attuale (giudizio “ora per allora”), sia quelli utili a valutare i prevedibili effetti di eventuali modifiche che si intendono apportare all’assetto delle opere realizzate: le istruttorie svolte su tali istanze procederanno inizialmente a valutare l’accettabilità degli impatti prodotti dalla realizzazione della derivazione e, solo in caso di esito positivo, continueranno con l’analisi dei prevedibili impatti futuri.

Per le istanze di rinnovo e/o di variante sostanziale della concessione, già presenti negli archivi della Provincia di Cremona ed in attesa di istruttoria, che evidenziassero valori di portata massima degli impianti di sollevamento superiori a una delle soglie di assoggettamento a Valutazione ambientale, senza che sia mai stato emesso il relativo provvedimento, questa Autorità competente comunica, come primo atto istruttorio, il termine entro cui il titolare della concessione deve presentare l’istanza di Valutazione ambientale concernente opere di derivazione soggette al citato comma 3. In caso di PAU, tutti i documenti relativi alle norme in materia di demanio idrico, che risulteranno già correttamente consegnati alla Provincia di Cremona, verranno utilizzati per l’istruttoria (senza che il concessionario li debba ripresentare in allegato all’istanza di PAU) e manterranno la loro validità ai fini della determinazione dell’efficacia della concessione previgente.