Criteri e modalità di perimetrazione
Ultimo aggiornamento 18-11-2011
	
Nei PLIS possono essere incluse le seguenti aree:
- le aree destinate all'agricoltura;
 - le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 - le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
 - le aree a verde, anche destinate alla fruizione pubblica, e i corridoi ecologici del piano dei servizi.
 - Siti di importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale;
 - possono includere (in via eccezionale) lotti edificabili interclusi solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei di antica formazione che sono parte fondante delle motivazioni che sottendono il PLIS
 
I PLIS sono istituiti dai Comuni interessati con apposita Deliberazione Consiliare che definisce il perimetro e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela; il PLIS trova la propria previsione fondante negli elaborati del PGT.
	
I PLIS NON possono:
- essere istituiti all'interno di altre aree protette quali parchi nazionali o regionali e riserve;
 - essere riconosciuti PLIS in aree a valenza esclusivamente comunale come i parchi cittadini;
 - essere riconosciuti PLIS in aree che abbiano destinazione funzionale diversa da quella agricola, di tutela ambientale o di servizi per il verde pubblico di livello sovracomunale.
 
E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di una certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma.
Vai alla sezione riconoscimento e contributi che contiene la sezione normativa
