Esoneri parziali
Ultimo aggiornamento 30-12-2025
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ATTENZIONE: considerate le segnalazioni pervenute a Regione Lombardia in merito ad alcune difformità riscontrate negli importi dei contributi esonerativi autorizzati dalle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Varese e Sondrio, tramite il sistema informativo regionale SIUL-L68, con Decreto regionale n. 19047 del 23/12/2025, in deroga a quanto previsto dal Decreto regionale n. 6785 del 15/07/2014, viene fissato alla data del 10 febbraio 2026 il termine di versamento dei contributi esonerativi ex art. 5 comma 4 L. 68/1999 da parte delle aziende già autorizzate. |
A COSA SERVE
Le imprese che svolgono attività che presentano condizioni di faticosità, pericolosità, particolare modalità di svolgimento tali da inibire l’inserimento di lavoratori con disabilità, possono chiedere un parziale e temporaneo esonero dall’assunzione di una quota di disabili. La percentuale massima di esonero possibile è del 60% della quota di riserva, elevata all’80% per le aziende che operano nei settori della sicurezza, della vigilanza e dei trasporti.
L’esonero comporta il versamento, da parte dell’impresa interessata, di una somma che dal 01/01/2022 (D.M. n. 123/2021) corrisponde a € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non assunto. L’obbligo di pagamento del contributo decorre dalla data di presentazione della domanda di esonero parziale e, nei casi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999, deve essere contestuale alla presentazione della domanda.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
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Datori di lavoro privati
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Enti pubblici economici
UFFICIO COMPETENTE E TERMINI
La competenza a trattare le richieste di esonero parziale è in capo al servizio competente per il Collocamento mirato del territorio dove ha sede l’impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda deve essere presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale il quale, entro 15 giorni dalla data di ricezione, inoltrerà la richiesta agli altri servizi territorialmente competenti.
Il servizio competente provvede ad evadere la richiesta entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricezione.
RICHIESTA DI NUOVO ESONERO
La domanda di esonero parziale al servizio competente per il Collocamento mirato della Provincia di Cremona, dal 17 giugno 2025, deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia SIUL-L68, accedendo con credenziali SPID, CNS o CIE al link https://siul.servizirl.it/siul-l68/
Gli utenti già abilitati ad operare sul sistema informativo regionale SIUL COB sono automaticamente abilitati anche per i servizi di SIUL-L68.
Non sono più accettate richieste pervenute a mezzo posta ordinaria o PEC.
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività e va presentata unitamente ai seguenti allegati:
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una relazione tecnica che attesti la presenza di almeno una delle condizioni richieste;
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marca da bollo da € 16,00 annullata (da apporre sull’anteprima della richiesta stampata e caricata a portale)
La Provincia di Cremona, al fine di verificare le condizioni speciali di attività, si avvale del supporto tecnico del servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro che esprime formale parere in merito entro 60 giorni.
Fino all’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esonero parziale, il servizio competente autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale richiesta dal datore di lavoro e comunque non oltre il 60% della quota di riserva. In caso di non autorizzazione, gli importi già versati o da versare vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e il datore di lavoro, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, dovrà fare richiesta di assunzione.
RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ESONERO
L’esonero che sta per venire a scadenza può essere rinnovato su richiesta del datore di lavoro, sempre tramite il sistema informativo regionale SIUL-L68.
Non sono più accettate richieste pervenute a mezzo posta ordinaria o PEC.
La domanda deve essere sempre adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività e va presentata unitamente ai seguenti allegati:
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una relazione tecnica che attesti la presenza di almeno una delle condizioni richieste;
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marca da bollo da € 16,00 annullata (da apporre sull'anteprima della richiesta stampata e caricata a portale).
Il servizio verifica che vi siano ancora le condizioni per concedere l'esonero, in quale misura e, in caso affermativo, emette un provvedimento di autorizzazione al rinnovo che verrà notificato all'azienda tramite il portale SIUL-L68.
Analogamente, in caso di cambiamenti dell’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa, è possibile richiedere una modifica dell’esonero parziale precedentemente autorizzato.
PAGAMENTI
Sia per i nuovi esoneri (in sospensiva o approvati in via definitiva) sia per quelli rinnovati, il pagamento della relativa somma va effettuata tramite il MAV che l’azienda deve generare tramite il portale.
I versamenti devono essere effettuati entro il 16 gennaio per quanto riguarda il primo semestre ed il 16 luglio per il secondo e le relative ricevute devono essere inviate tramite PEC inoltrata all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it
SANZIONI
Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo il servizio competente diffida il datore di lavoro inadempiente, assegnando un congruo termine per ottemperare. Decorso inutilmente tale termine, il servizio effettua la segnalazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione. Se il datore, malgrado la sanzione, non ottempera al versamento del contributo, il servizio competente emana il provvedimento di decadenza dall’esonero parziale. Una nuova domanda di esonero potrà essere presentata solo una volta decorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.
SUPPORTO TECNICO INFORMATICO
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Per problemi di accesso generali al portale SIUL-L68 è possibile rivolgersi al servizio di assistenza regionale reperibile come segue:
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orari: dal Lunedi al Sabato: ore 08:00 – 20:00
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recapiti: email: info-cob@ariaspa.it - telefono, numero verde: 800 591 826
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una breve guida introduttiva è disponibile al seguente link: https://www.provincia.cremona.it/userfiles/file/sintesi/siul68/Linee_Guida_SIUL-L68_DL_IA_2025_05_28.pdf
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Esclusivamente per problemi relativi ad abilitazioni o deleghe per i consulenti in stato "sospesa" o "rifiutata" è possibile rivolgersi al servizio di assistenza della Provincia di Cremona, reperibile come segue:
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Lunedì e Mercoledì 09,00-12,00 / 14,30-16,30
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Martedì, Giovedì e Venerdì 09,00-12,00
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recapiti: email: sintesi@provincia.cremona.it - telefono: 0372 406.516/518
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CONTATTI PER LA PRATICA AMMINISTRATIVA
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Michele Giovanni Brugnoli - 0372 406660
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Luca Effretti - 0372 406574
RIFERIMENTI NORMATIVI
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art. 5, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii
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Decreto Ministeriale n. 357 del 7 luglio 2000
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Linee Guida regionali dei procedimenti amministrativi, approvate con Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. 1 del 03/01/2022
Allegati:
- D.M. 23 del 30/09/2021 (File PDF - 1,2Mb)
