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Convenzioni art. 14

Ultimo aggiornamento 31-07-2025

 

AVVISO IMPORTANTE: a partire dal 17/06/2025 la procedura per la richiesta di convenzione ex art. 14 ha subito delle modifiche a causa della migrazione dei servizi telematici L. 68/99 da SINTESI a SIUL-L68.

SI PREGA CORTESEMENTE DI PRENDERE VISIONE DELL'ALLEGATO "NUOVA PROCEDURA PROPOSTA CONVENZIONE ART. 14" e della MODULISTICA.

 

Le c.d. Convenzioni art. 14 sono uno degli strumenti a disposizione delle imprese private per adempiere agli obblighi del collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999.

Sottoscrivendo tale accordo, un’impresa soggetta agli obblighi di legge, si impegna ad affidare una commessa di lavoro o servizi ad una cooperativa sociale di tipo B, o ad un'impresa sociale, che, per l’esecuzione dell’incarico, impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili. L’impresa committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori a copertura di una parte dei propri obblighi assunzionali e inserirli direttamente nel proprio prospetto informativo. Tale accordo potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.

Dal 2021 è in vigore in provincia di Cremona il nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di tali convenzioni, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2460 del 18/11/2019 e s m.i., che ha, così, uniformato la disciplina a livello regionale.

 

Soggetti che possono stipularla.

 

I lavoratori coinvolti.

Lo scopo di questo tipo di accordo è incentivare l’integrazione lavorativa di persone con disabilità particolarmente fragili, principalmente si tratta di persone:

Il contratto iniziale deve avere una durata di almeno 12 mesi e un orario settimanale almeno superiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato (salvi casi particolari).

 Vedi la scheda procedimento

Allegati: