Convenzioni art. 14
Ultimo aggiornamento 31-07-2025
AVVISO IMPORTANTE: a partire dal 17/06/2025 la procedura per la richiesta di convenzione ex art. 14 ha subito delle modifiche a causa della migrazione dei servizi telematici L. 68/99 da SINTESI a SIUL-L68. SI PREGA CORTESEMENTE DI PRENDERE VISIONE DELL'ALLEGATO "NUOVA PROCEDURA PROPOSTA CONVENZIONE ART. 14" e della MODULISTICA. |
Le c.d. Convenzioni art. 14 sono uno degli strumenti a disposizione delle imprese private per adempiere agli obblighi del collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999.
Sottoscrivendo tale accordo, un’impresa soggetta agli obblighi di legge, si impegna ad affidare una commessa di lavoro o servizi ad una cooperativa sociale di tipo B, o ad un'impresa sociale, che, per l’esecuzione dell’incarico, impiegherà propri dipendenti con disabilità particolarmente fragili. L’impresa committente potrà, in tal modo, conteggiare tali lavoratori a copertura di una parte dei propri obblighi assunzionali e inserirli direttamente nel proprio prospetto informativo. Tale accordo potrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.
Dal 2021 è in vigore in provincia di Cremona il nuovo schema di Convenzione Quadro per la stipula di tali convenzioni, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2460 del 18/11/2019 e s m.i., che ha, così, uniformato la disciplina a livello regionale.
Soggetti che possono stipularla.
- Soggetto committente può essere un’impresa privata soggetta agli obblighi della Legge n. 68/1999.
- Soggetto destinatario della commessa può essere una cooperativa sociale di tipo B, un loro consorzio o un’impresa sociale.
I lavoratori coinvolti.
Lo scopo di questo tipo di accordo è incentivare l’integrazione lavorativa di persone con disabilità particolarmente fragili, principalmente si tratta di persone:
- in condizione di particolare difficoltà sociosanitaria (Profilabili in fascia 3 oppure fascia 4, DGR n. 1106/2013 – All. A);
- in possesso di un certificato di invalidità attestante una disabilità psichica o intellettiva;
- di età superiore a 55 anni;
- collocabili in un contesto lavorativo con la mediazione di un servizio di supporto (come da indicazione sulla c.d. Diagnosi funzionale);
- che presentino una difficoltà di inserimento lavorativo valutata dal Comitato Tecnico del Collocamento Mirato.
Il contratto iniziale deve avere una durata di almeno 12 mesi e un orario settimanale almeno superiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato (salvi casi particolari).
Allegati:
- NUOVA PROCEDURA PROPOSTA CONVENZIONE ART. 14 (File PDF - 104,0Kb)
- Modulistica da allegare alla richiesta in SIUL-L68 (File ZIP - 31,1Kb)
- Modulo passaggio lavoratore nuova convenzione 14 (File ODT - 36,2Kb)
- INDIRIZZI APPLICATIVI REGIONALI (File PDF - 139,2Kb)
- Convenzione Quadro della Provincia di Cremona (File PDF - 122,5Kb)
- Adesioni a Convenzione Quadro Provincia di Cremona (File PDF - 43,3Kb)
- SCHEDA CONVENZIONE ART. 14 (File PDF - 145,2Kb)