Iscrizione lavoratori categorie protette (art. 18)
Ultimo aggiornamento 14-01-2025
La legge 68/99 tutela anche le seguenti categorie di persone:
- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006);
- familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006).
- orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018)
-
care leavers (art. 67bis DL 34/2020)
Si precisa che gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato dichiarato permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minori o di età inferiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, o 26 anni, purché studenti universitari a carico. (Art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 333/2000)
Modalità di assunzione
a) per datori di lavoro privati
I datori di lavoro privati assumono lavoratori appartenenti a tali categorie mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti.
La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta ai centri impiego di effettuare la preselezione delle persone di cui all'art. 18 della L. 68/99, che possono aderire alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle proprie qualifiche e competenze, e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
b) per datori di lavoro pubblici
I datori di lavoro pubblici assumono mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesta la scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione come previsto dalla normativa vigente. (Art 7, comma 9, del DPR del n. 333/2000).
Resta ferma l’assunzione per chiamata diretta nominativa per le seguenti categorie:
- familiari superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- familiari superstiti vittime del dovere;
- orfani, o, in alternativa, il coniuge superstite dei deceduti a causa di lavoro.
Allegati:
- Procedura iscrizione da remoto (File PDF - 49,4Kb)
- Scheda iscrizione art. 18 (File PDF - 170,7Kb)
- MODULO ISCRIZIONE ART. 18 (File PDF - 261,5Kb)